Descrizione
Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell’emissione.
Il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 stabilisce:
l’ articolo 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea è già a stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell’emissione della carta.
il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
IN NESSUN CASO, IL DOCUMENTO CARTACEO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER L’ESPATRIO DOPO IL 3 AGOSTO P.V.