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POLIZIA LOCALE di PINCARA e BAGNOLO DI PO CODICE DELLA STRADA

VIOLAZIONI IN MATERIA DI "AUTOVELOX" E "PATENTE A PUNTI" 

 

 

La disciplina della materia è regolata dagli articoli 142 e 126 bis del Codice della Strada, e si può così riassumere:

Chi supera il limite imposto fino a 10 km/ora, è soggetto al solo pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 35,00.

Chi supera il limite da 10 a 40 km/ora, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria è soggetto alla decurtazione di punti 2 dalla patente di guida.

Chi oltrepassa il limite di oltre 40km/ora, soggiace al pagamento della sanzione di Euro 357,00, alla decurtazione di punti 10 dalla patente di guida e alla sua sospensione per un periodo da uno a tre mesi.

Le modalità di decurtazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, e a seguito della Circolare Ministeriale n. 300/A/1/41236/109/16/1 04 Febbraio 2005, nel caso non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione avvengono seguendo la seguente procedura:

Il proprietario sia esso persona giuridica o persona fisica, ha l'obbligo di comunicare entro 60 giorni all'organo che procede il nominativo del conducente il veicolo al momento della commessa violazione, e fornire indicazioni al fine dell'identificazione della patente di guida del trasgressore. In caso ciò non avvenga, e non siano prodotte giustificazioni documentate  la decurtazione dei punti non avrà luogo, ma al proprietario sarà applicata la norma di cui all'art. 126bis comma 2 del Codice della Strada, che prevede l'irrogazione di una ulteriore sanzione amministrativa di Euro 250,00. Detta disposizione si applica anche a chi fornisce comunicazioni non sufficienti per risalire all'effettivo conducente al momento della violazione (esempio: non ricordo chi guidasse).

Le dichiarazioni di cui al punto precedente possono essere prodotte anche dall'effettivo conducente e trasmesse agli uffici di Polizia Locale anche via fax. 

Scarica per il Comune di Pincara Scarica per il Comune di Bagnolo di Po
Fax 0425 - 745.058 Fax 0425 - 704.424

In caso di violazioni commesse da neopatentati la decurtazione del punteggio è raddoppiata. I neopatentati sono coloro che hanno conseguito la patente di guida dopo il 01 ottobre 2003 e non già titolari di altra patente e per tre anni dal conseguimento.

La prova fotografica relativa all'accertamento è allegata al verbale a disposizione del trasgressore che può ritirarla presso l'ufficio negli orari d'apertura, anche delegando altra persona.  

Scarica Delega

 

 

 

 
 
 
POLIZIA LOCALE di PINCARA e BAGNOLO DI PO CODICE DELLA STRADA

COME RECUPERARE I PUNTI PERSI

 

 

La disciplina della materia è regolata dall'art. 126 bis del Codice della Strada:

Tutte le patenti di guida partono da un punteggio di 20 punti, incrementabili di 2 fino ad un massimo di 30 in caso di assenza per due anni di violazioni di qualsiasi tipo che prevedano la decurtazione del punteggio.

Nel caso di assenza per due anni di violazioni, solo nel caso non si sia perso totalmente il punteggio, indipendentemente dal numero di punti rimanenti, viene riattribuito il punteggio iniziale di 20 punti.

E' possibile frequentare corsi di aggiornamento presso le autoscuole autorizzate per riacquisire punti persi. Per le patenti di cat. B, detti corsi hanno la durata di dodici ore e consentono di recuperare 6 punti, ma non permettono di oltrepassare i 20 punti iniziali (per cui sono frequentabili solo se si hanno meno di 14 punti), per le patenti di cat. C,  il corso consente il recupero di 9 punti, fermo restando il limite massimo di 20..

In caso invece di perdita totale del credito punti, il titolare della patente dovrà sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità entro trenta giorni, pena la sospensione della patente a tempo indeterminato.

Per conoscere in tempo reale il saldo punti della tua patente telefona al numero verde 848 782 782

 

 
 
 
 
POLIZIA LOCALE di PINCARA e BAGNOLO DI PO CODICE DELLA STRADA

MODALITA' DI RICORSO

 

 

Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, il proprietario o gli altri soggetti responsabili, possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada al Prefetto di Rovigo, direttamente o tramite l'ufficio di Polizia Locale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, allegando documenti o chiedendo udienza. Il Prefetto esaminati gli atti, se riterrà fondato l'accertamento emetterà motivata ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, ove invece, ritenga fondato il ricorso, emetterà ordinanza d'archiviazione degli atti. La trasmissione degli atti sarà a cura dell'ufficio di Polizia Locale del Comune.

In alternativa al Prefetto, entro gli stessi termini, è possibile ricorrere al Giudice di Pace di Lendinara secondo le modalità previste dall'art.204 del Codice della Strada e degli artt.22 e 23 della Legge 689/1981. Il ricorso va depositato direttamente alla cancelleria o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ufficio del Giudice di Pace, Piazzale Kennedy 3, 45026 Lendinara (RO).

 

 
 

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