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La disciplina
della materia è regolata dagli articoli 142 e 126
bis del Codice della Strada, e si può così
riassumere:
Chi supera il limite imposto fino a 10
km/ora, è soggetto al solo pagamento della sanzione
pecuniaria di Euro 35,00.
Chi supera il limite da 10 a 40 km/ora, oltre al
pagamento della sanzione pecuniaria è soggetto alla
decurtazione di punti 2 dalla patente di guida.
Chi oltrepassa il limite di oltre
40km/ora, soggiace al pagamento della sanzione di
Euro 357,00, alla decurtazione di punti 10 dalla patente di guida
e alla sua sospensione per un periodo da uno a tre
mesi.
Le modalità di decurtazione, in
ottemperanza a quanto disposto dalla recente
sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, e a
seguito della
Circolare Ministeriale n. 300/A/1/41236/109/16/1 04
Febbraio 2005, nel caso non sia
avvenuta la contestazione immediata della violazione
avvengono seguendo la seguente procedura:
Il proprietario sia esso persona
giuridica o persona fisica, ha l'obbligo di comunicare entro
60 giorni all'organo
che procede il nominativo del conducente il veicolo
al momento della commessa violazione, e fornire
indicazioni al fine dell'identificazione della
patente di guida del trasgressore. In
caso ciò non avvenga, e non siano prodotte
giustificazioni documentate la decurtazione dei punti non
avrà luogo, ma al proprietario sarà applicata la
norma di cui all'art. 126bis comma 2 del Codice della
Strada, che prevede l'irrogazione di una ulteriore
sanzione amministrativa di Euro 250,00. Detta
disposizione si applica anche a chi fornisce
comunicazioni non sufficienti per risalire
all'effettivo conducente al momento della violazione
(esempio: non ricordo chi guidasse).
Le dichiarazioni di cui al punto
precedente possono essere prodotte anche
dall'effettivo conducente e trasmesse agli uffici di
Polizia Locale anche via fax.
In caso di violazioni commesse da neopatentati la
decurtazione del punteggio è raddoppiata. I neopatentati sono coloro che hanno conseguito la
patente di guida dopo il 01 ottobre 2003 e non già
titolari di altra patente e per tre
anni dal conseguimento.
La prova fotografica relativa
all'accertamento è allegata al verbale a
disposizione del trasgressore che può ritirarla
presso l'ufficio negli orari d'apertura, anche
delegando altra persona.
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