AVVISO DEL SINDACO: ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO ANNO 2019 - 2020

Pubblicata il 20/11/2018

Si comunica che in data odierna è stato publicato all'Albo pretorio Avviso del Sindaco.

Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età.
Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo ufficio ha compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l’Ufficio Anagrafe comunale durante le ore di apertura dello stesso al pubblico.
È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
L’art. 4, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento».


art. 2 c.2 del D.LGS n.489/2001
Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.

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